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Principio di base: il diritto di stabilirsi in qualsiasi paese
dell'Unione sia come lavoratore autonomo sia come lavoratore
dipendente, si ottiene sulla base del riconoscimento del proprio
diploma. In caso di semplice prestazione di servizi, la direttiva
ha stabilito delle procedure semplificate per quanto riguarda le
autorizzazioni e iscrizioni richieste. Limiti: 1. il
riconoscimento del vostro diploma è obbligatorio e automatico
solo se possedete un diploma ottenuto in uno Stato membro e
menzionato come tale dalle direttive. Di norma un diploma recente
che dia accesso alla professione nello Stato membro sarà
riconosciuto, ma in caso di dubbio si consiglia di rivolgersi
all'associazione professionale nazionale. 2. In taluni casi
particolari, e segnatamente in quello di una formazione acquisita
in determinati Stati membri prima dell'entrata in vigore delle
direttive o di una denominazione diversa del diploma, quest'ultimo
potrà essere riconosciuto solo a determinate condizioni. 3. Le
direttive non prevedono il riconoscimento di una formazione
ottenuta in un paese terzo. Tuttavia ogni Stato membro può
riconoscere tale formazione. In questo caso, il riconoscimento
vincola unicamente lo Stato membro che lo concede e vale solo sul
suo territorio. 4. Le autorità dello Stato membro ospitante
dispongono di un termine di 3 mesi per esaminare la vostra domanda
di accesso all'attività. In caso di rigetto, la decisione deve
essere motivata e poter dar adito a un ricorso giurisdizionale
interno. Testi di riferimento: Direttive del Consiglio 78/1026/CEE
(GU n. L 362 del 23.12.1978); 78/1027/CEE (GU n. L 362 del
23.12.1978); Raccomandazione del Consiglio del 18 dicembre 1978
concernente i cittadini del granducato del Lussemburgo titolari di
un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU n. L
362 del 23.12.1978) II. Informazioni concernenti le formalità
nazionali nel Regno Unito 1/Procedure nazionali in vigore Le
domande devono essere presentate al Royal College of Veterinary
Surgeons (indirizzo riportato di seguito). 2/Informazioni e/o
documenti da presentare alle autorità competenti Vi saranno
richiesti in particolare: a) fotocopia del diploma b) certificato
di moralità o di onorabilità c) carta d'identità d) fotocopia
comprovante l'iscrizione ad un ente estero; e) traduzioni in
lingua inglese, con autentica notarile, dell'intera documentazione.
La documentazione originale deve essere prodotta il giorno
dell'iscrizione. 3/Spese Le spese comprendono la tassa di
iscrizione (registration fee, 170.00 GBP) e la quota annua
(retention fee, 150.00 GBP). 4/Luogo di contatto con
l'amministrazione per espletare le procedure Vedere punto 1 5/Testi
nazionali The Veterinary Surgeons Act 1966. III. Indirizzi utili a
livello nazionale Royal College of Veterinary Surgeons 32,
Belgravia House 62-64, Horseferry Road London SW1P 2AF United
Kingdom Tel.: +44.207.222.20.01 Fax: +44.207.222.20.04
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