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Principio di base: Il diritto di stabilirsi in qualsiasi paese
dell'Unione sia come lavoratore autonomo sia come lavoratore
dipendente si ottiene in base al riconoscimento del proprio
diploma. Nulla é previsto per la prestazione di servizi. Limiti:
1) Per beneficiare del riconoscimento obbligatorio e automatico,
il diploma deve essere stato conseguito in uno Stato membro e deve
essere menzionato come tale nella direttiva. In generale, sar?
riconosciuto un diploma recente che dia accesso alla professione
di farmacista nello Stato membro di origine, ma in caso di dubbio
si consiglia di consultare l'associazione professionale nazionale.
2) In taluni Stati membri il riconoscimento non consente
l'apertura di una nuova farmacia, n? la ripresa di una farmacia
aperta da meno di tre anni. 3) Se il diploma di farmacista ? stato
ottenuto in Grecia, lo Stato membro ospitante ? tenuto a
riconoscerlo solo per l'esercizio come lavoratore dipendente. 4) A
titolo eccezionale, lo Stato membro ospitante pu?, per l'accesso a
talune attivit? specifiche, esigere dal farmacista un'esperienza
professionale complementare, a condizione che questa sia richiesta
anche ai farmacisti laureati in tale Stato membro. 5) I criteri di
ripartizione delle farmacie rimangono di competenza delle
normative nazionali. 6) In taluni casi particolari, e segnatamente
in quello di una formazione acquisita in taluni Stati membri prima
dell'entrata in vigore delle direttive o di una denominazione
diversa del diploma, quest'ultimo potr? beneficiare del
riconoscimento solo a determinate condizioni. 7) La direttiva non
prevede il riconoscimento di una formazione ottenuta in un paese
terzo; tuttavia ogni Stato membro pu? riconoscere tale formazione.
In questo caso, il riconoscimento vincola unicamente lo Stato
membro che lo concede e vale solo sul suo territorio. 8) Le
autorit? dello Stato membro ospitante dispongono di un termine di
tre mesi per esaminare la domanda di accesso all'attivit?. In caso
di rigetto, la decisione deve essere motivata e poter dare adito
ad un ricorso giurisdizionale interno. Testi di riferimento:
Direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE (GU L 253 del 24.9.1985)
modificate da: direttiva 85/584/CEE (GU L 372 del 31.12.1985);
direttiva 90/658/CEE (GU L 353 del 17.12.1990) e atto di adesione
di Austria, Finlandia e Svezia (GU L 1 del 1?.1.1995). II.
Informazioni concernenti le formalit? nazionali nel Regno Unito
1/Procedure nazionali in vigore I richiedenti sono pregati di
scrivere all'autorit? competente (vedasi punto 4) per ottenere le
informazioni relative alla procedura di riconoscimento e di
registrazione. La Royal Pharmaceutical Society mette a
disposizione dei richiedenti delle schede informative sulle
procedure da espletare. 2/Informazioni e/o documenti da presentare
alle autorit? competenti Saranno richiesti in particolare i
documenti seguenti: - un documento attestante la cittadinanza (ad
esempio passaporto) - un certificato di moralit? e di onorabilit?,
attestante tra l'altro la mancanza di procedure disciplinari nei
confronti dell'interessato, rilasciato dall'autorit? competente
dello Stato membro di origine e indirizzato direttamente da questa
all'autorit? britannica competente - una copia del certificato di
nascita - una copia del certificato di matrimonio, se necessario -
una dichiarazione solenne, quale prevista dalla legge britannica
sull'accesso alla professione di farmacista - un certificato di
buona salute fisica e psichica rilasciato da un medico nello Stato
membro d'origine - un certificato di conformit? del diploma con le
direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE. Il richiedente deve inoltre
rispondere ad un questionario e avere un colloquio con l'autorit?
competente. 3/Eventuali spese I diritti d'iscrizione sono fissati
annualmente. A titolo informativo, nel giugno 1996 tali diritti
ammontavano a: 120 GBP in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e
Galles) 90 GBP nell'Irlanda del Nord 4/Punto di contatto con
l'amministrazione per espletare le procedure Per Inghilterra,
Scozia e Galles: The Royal Pharmaceutical Society of Great
Britain, 1, Lambeth High Street GB - LONDON SE1 7JN Per l'Irlanda
del Nord: The Pharmaceutical Society of Northern Ireland 73
University Street IRL - BELFAST BT7 1HL 5/Testi nazionali Pharmacy
Act 1954, modificato da The Pharmaceutical Qualifications (EEC
Recognition) Order 1987 e da The Pharmaceutical Qualifications
(Recognition) Regulations 1996 (SI 1996/1405); per l'Irlanda del
Nord, Pharmacy Order 1976. European Economic Area Act 1993.
By-laws of The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain o The
Pharmaceutical Society of Northern Ireland General Regulations.
III. Indirizzi utili a livello nazionale Inghilterra, Scozia e
Galles Office of the Chief Pharmacist Department of Health
Richmond House 79 Whitehall GB - LONDON SW1A 2NS Irlanda del Nord
The Chief Pharmacist Department of Health and Social Security
Dundonald House Upper Newtownards Road BELFAST, BT4 3SL
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