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La professione d'architetto e il settore
dell'architettura sono oggetto della direttiva 85/384/CEE del
Consiglio del 10 giugno 1985. I titoli di studio che possono
essere riconosciuti sulla base della direttiva sono quelli
previsti dall'articolo 11 della stessa o nella comunicazione
prevista dall'articolo 7 (vedi elenco in appresso). La direttiva
non dà luogo, tuttavia, ad un'armonizzazione completa dei cicli
di formazione in architettura. Possono quindi esistere altre
formazioni, non conformi alla direttiva, ma assolutamente legali.
Queste formazioni (ed i titoli che le comprovano) possono essere
riconosciute sulla base dell'articolo 52 del trattato CE,
interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata
nella causa C 340/89 "Vlassopoulou". Secondo la
giurisprudenza della Corte, lo Stato membro ospitante, quando
riceve una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione
regolamentata da parte di un libero professionista migrante,
autorizzato a tal fine nello Stato d'origine o di provenienza, è
obbligato a tener conto dei diplomi, certificati, ed altri titoli
di cui il migrante sia in possesso e della sua esperienza
professionale. Se tali qualificazioni sono equivalenti a quelle
prescritte nello Stato ospitante, l'architetto migrante deve
essere autorizzato ad esercitarvi la professione. In caso
contrario deve avere la possibilità di colmare le lacune della
sua formazione. Ogni decisione amministrativa deve essere motivata
e poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale che consenta di
controllarne la conformità al diritto comunitario. 2) Il
riconoscimento previsto dalla direttiva (e quello fondato
direttamente sull'articolo 52 del trattato CE) si applica
unicamente ai diplomi ottenuti da un cittadino comunitario in uno
Stato membro dell'Unione. Se il diploma è stato ottenuto in uno
Stato terzo il riconoscimento è facoltativo e compete ad ogni
singolo Stato membro. Il riconoscimento, da parte di uno Stato
membro, di un diploma rilasciato da un paese terzo non obbliga gli
altri Stati membri a fare altrettanto. 3) Il settore
dell'architettura ed il regime giuridico della professione
d'architetto (diritti, doveri, competenze, incompatibilità) sono
definiti dalle disposizioni di legge nazionali dello Stato membro
ospitante. Di conseguenza la posizione giuridica del migrante sarà
quella dei professionisti che hanno ottenuto la loro
qualificazione nello Stato membro ospitante. Da ciò può
risultare che determinati poteri di cui disponga il migrante nello
Stato membro d'origine o di provenienza non gli siano riconosciuti
nello Stato ospitante. 4) Principali atti comunitari - direttiva
85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 (GU L 325 del 21
agosto 1985), modificata dalle direttive del Consiglio 84/614/CEE,
86/17/CEE e 90/658/CEE, e dall'atto di adesione dell'Austria,
della Finlandia e della Svezia (GU L 1 del 1* gennaio 1995). -
comunicazione 89/C 205/06 (GU C 205 del 10 agosto 1989),
aggiornata dalle comunicazioni 94/C 350/06 e 95/C 65/03. II.
Informazioni sulle formalità nazionali nel Regno Unito 1.
Procedure nazionali in vigore: Il Regno Unito regolamenta
unicamente l'uso del titolo professionale di
"architect". Si può quindi esercitare liberamente la
professione senza obbligo d'iscrizione purché non venga
utilizzato il titolo di "architect". Per essere iscritti
come "architect" occorre presentare domanda, corredata
di tutti i documenti necessari, presso l'Architects Registration
Board (ARB), organismo competente per il riconoscimento e la
registrazione dei diplomi non britannici. Il "Departement of
the Environment, Transport and the Regions" è responsabile
dell'applicazione della direttiva. 2. Informazioni e/o documenti
da presentare al Architects Registration Board: Per fregiarsi del
titolo professionale di architetto occorre presentare l'originale
del diploma, di un documento dal quale risulti la nazionalità,
dimostrare un'esperienza professionale di due anni e fornire la
prova di non essere stati dichiarati falliti né oggetto di
sanzioni disciplinari o penali. 3. Spese eventuali All'atto della
presentazione della domanda d'iscrizione occorre pagare £35.
Occorre inoltre pagare una quota d'iscrizione annuale che
attualmente (1998) è di £30. 4. Punto di contatto Architects
Registration Board, 73 Hallam Street, London W1N 6EE, tel. +44 207
580.58.61, fax +44 207 436 5269. 5. Testi nazionali Architects
(Registration) Acts 1931-1969. Architects Act 1997.
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