Riconoscimento dei diplomi italiani per architetti
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La professione d'architetto e il settore dell'architettura sono oggetto della direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985. I titoli di studio che possono essere riconosciuti sulla base della direttiva sono quelli previsti dall'articolo 11 della stessa o nella comunicazione prevista dall'articolo 7 (vedi elenco in appresso). La direttiva non dà luogo, tuttavia, ad un'armonizzazione completa dei cicli di formazione in architettura. Possono quindi esistere altre formazioni, non conformi alla direttiva, ma assolutamente legali. Queste formazioni (ed i titoli che le comprovano) possono essere riconosciute sulla base dell'articolo 52 del trattato CE, interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C 340/89 "Vlassopoulou". Secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato membro ospitante, quando riceve una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata da parte di un libero professionista migrante, autorizzato a tal fine nello Stato d'origine o di provenienza, è obbligato a tener conto dei diplomi, certificati, ed altri titoli di cui il migrante sia in possesso e della sua esperienza professionale. Se tali qualificazioni sono equivalenti a quelle prescritte nello Stato ospitante, l'architetto migrante deve essere autorizzato ad esercitarvi la professione. In caso contrario deve avere la possibilità di colmare le lacune della sua formazione. Ogni decisione amministrativa deve essere motivata e poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale che consenta di controllarne la conformità al diritto comunitario. 2) Il riconoscimento previsto dalla direttiva (e quello fondato direttamente sull'articolo 52 del trattato CE) si applica unicamente ai diplomi ottenuti da un cittadino comunitario in uno Stato membro dell'Unione. Se il diploma è stato ottenuto in uno Stato terzo il riconoscimento è facoltativo e compete ad ogni singolo Stato membro. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un diploma rilasciato da un paese terzo non obbliga gli altri Stati membri a fare altrettanto. 3) Il settore dell'architettura ed il regime giuridico della professione d'architetto (diritti, doveri, competenze, incompatibilità) sono definiti dalle disposizioni di legge nazionali dello Stato membro ospitante. Di conseguenza la posizione giuridica del migrante sarà quella dei professionisti che hanno ottenuto la loro qualificazione nello Stato membro ospitante. Da ciò può risultare che determinati poteri di cui disponga il migrante nello Stato membro d'origine o di provenienza non gli siano riconosciuti nello Stato ospitante. 4) Principali atti comunitari - direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 (GU L 325 del 21 agosto 1985), modificata dalle direttive del Consiglio 84/614/CEE, 86/17/CEE e 90/658/CEE, e dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 1 del 1* gennaio 1995). - comunicazione 89/C 205/06 (GU C 205 del 10 agosto 1989), aggiornata dalle comunicazioni 94/C 350/06 e 95/C 65/03. II. Informazioni sulle formalità nazionali nel Regno Unito 1. Procedure nazionali in vigore: Il Regno Unito regolamenta unicamente l'uso del titolo professionale di "architect". Si può quindi esercitare liberamente la professione senza obbligo d'iscrizione purché non venga utilizzato il titolo di "architect". Per essere iscritti come "architect" occorre presentare domanda, corredata di tutti i documenti necessari, presso l'Architects Registration Board (ARB), organismo competente per il riconoscimento e la registrazione dei diplomi non britannici. Il "Departement of the Environment, Transport and the Regions" è responsabile dell'applicazione della direttiva. 2. Informazioni e/o documenti da presentare al Architects Registration Board: Per fregiarsi del titolo professionale di architetto occorre presentare l'originale del diploma, di un documento dal quale risulti la nazionalità, dimostrare un'esperienza professionale di due anni e fornire la prova di non essere stati dichiarati falliti né oggetto di sanzioni disciplinari o penali. 3. Spese eventuali All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione occorre pagare £35. Occorre inoltre pagare una quota d'iscrizione annuale che attualmente (1998) è di £30. 4. Punto di contatto Architects Registration Board, 73 Hallam Street, London W1N 6EE, tel. +44 207 580.58.61, fax +44 207 436 5269. 5. Testi nazionali Architects (Registration) Acts 1931-1969. Architects Act 1997.

 

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