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Principio di base: Il diritto di stabilirsi in qualsiasi paese
dell'Unione come lavoratore autonomo o dipendente si ottiene con
il riconoscimento del proprio diploma. Per la semplice prestazione
di servizi, la direttiva prevede procedure semplificate per quanto
riguarda le necessarie autorizzazioni ed iscrizioni. Limiti: 1)
Per beneficiare del riconoscimento obbligatorio e automatico in
tutti gli Stati membri, il diploma deve essere stato conseguito in
uno Stato membro ed essere menzionato come tale nella direttiva.
Tuttavia per i diplomi ottenuti in Germania potrà essere
richiesta un'attestazione complementare di due anni di pratica
professionale controllata, posteriore alla formazione; per i
diplomi conseguiti nel Regno Unito o in Portogallo comprovanti una
formazione di base di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, seguita da una formazione complementare di ostetrica
della durata inferiore a due anni, potrà essere richiesta
un'attestazione complementare di un anno di pratica professionale
controllata posteriore alla formazione. 2) In alcuni casi
particolari (ad esempio, formazione acquisita in determinati Stati
membri molto tempo prima dell'entrata in applicazione delle
direttive o diversa denominazione del diploma) il diploma potrà
essere riconosciuto a determinate condizioni. 3) La direttiva non
dispone il riconoscimento di una formazione acquisita in un paese
terzo. La Commissione ha tuttavia accettato che un diploma
menzionato nella direttiva e rilasciato da uno Stato membro del
SEE, il quale sancisca una formazione ottenuta parzialmente al di
fuori del SEE, vada riconosciuto dagli altri Stati membri. 4) Le
autorità dello Stato membro ospitante hanno 3 mesi di tempo per
decidere in merito alla domanda d'accesso all'attività. In caso
di rifiuto la decisione deve essere motivata e l'interessato può
introdurre ricorso giurisdizionale. Testi di riferimento:
direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE (GUCE L 33 dell'11.2.80)
modificate da: atti d'adesione della Grecia (GUCE L 291 del
19.11.79) e della Spagna e del Portogallo (GUCE L 302 del
15.11.85); direttiva 89/594/CEE (GUCE L 341 del 23.11.89);
direttiva 90/658/CEE (GUCE L 353 del 17.12.90); atto d'adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GUCE L 1
dell'1.1.95). II. Informazioni sulle formalità nazionali nel
Regno Unito 1/ Procedure nazionali in vigore La domanda di
riconoscimento del diploma va indirizzata a: The United Kingdom
Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC)
23, Portland Place UK - London W1N 4JT Tel.: +44/171/333.93.33
Fax: +44/171/636.69.35. 2/ Informazioni e/o documenti da
presentare alle autorità competenti In generale si richiede: - il
diploma in originale o in copia autenticata; - una prova di
moralità o di onorabilità o un estratto del casellario
giudiziario; - copie autenticate di questi documenti. 3/ Spese
Regno Unito: 46 GBP, più eventuali spese di traduzione ed
autenticazione di documenti. 4/ Punto di contatto con
l'amministrazione per espletare le procedure Vedere precedente
punto II/1. 5/ Testi nazionali Nurses, Midwives and Health
Visitors Act 1979, quale modificato nel 1992 e consolidato nel
1997, con le relative disposizioni di attuazione.
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