Riconoscimento dei diplomi italiani per ostetriche
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Principio di base: Il diritto di stabilirsi in qualsiasi paese dell'Unione come lavoratore autonomo o dipendente si ottiene con il riconoscimento del proprio diploma. Per la semplice prestazione di servizi, la direttiva prevede procedure semplificate per quanto riguarda le necessarie autorizzazioni ed iscrizioni. Limiti: 1) Per beneficiare del riconoscimento obbligatorio e automatico in tutti gli Stati membri, il diploma deve essere stato conseguito in uno Stato membro ed essere menzionato come tale nella direttiva. Tuttavia per i diplomi ottenuti in Germania potrà essere richiesta un'attestazione complementare di due anni di pratica professionale controllata, posteriore alla formazione; per i diplomi conseguiti nel Regno Unito o in Portogallo comprovanti una formazione di base di infermiere responsabile dell'assistenza generale, seguita da una formazione complementare di ostetrica della durata inferiore a due anni, potrà essere richiesta un'attestazione complementare di un anno di pratica professionale controllata posteriore alla formazione. 2) In alcuni casi particolari (ad esempio, formazione acquisita in determinati Stati membri molto tempo prima dell'entrata in applicazione delle direttive o diversa denominazione del diploma) il diploma potrà essere riconosciuto a determinate condizioni. 3) La direttiva non dispone il riconoscimento di una formazione acquisita in un paese terzo. La Commissione ha tuttavia accettato che un diploma menzionato nella direttiva e rilasciato da uno Stato membro del SEE, il quale sancisca una formazione ottenuta parzialmente al di fuori del SEE, vada riconosciuto dagli altri Stati membri. 4) Le autorità dello Stato membro ospitante hanno 3 mesi di tempo per decidere in merito alla domanda d'accesso all'attività. In caso di rifiuto la decisione deve essere motivata e l'interessato può introdurre ricorso giurisdizionale. Testi di riferimento: direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE (GUCE L 33 dell'11.2.80) modificate da: atti d'adesione della Grecia (GUCE L 291 del 19.11.79) e della Spagna e del Portogallo (GUCE L 302 del 15.11.85); direttiva 89/594/CEE (GUCE L 341 del 23.11.89); direttiva 90/658/CEE (GUCE L 353 del 17.12.90); atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GUCE L 1 dell'1.1.95). II. Informazioni sulle formalità nazionali nel Regno Unito 1/ Procedure nazionali in vigore La domanda di riconoscimento del diploma va indirizzata a: The United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC) 23, Portland Place UK - London W1N 4JT Tel.: +44/171/333.93.33 Fax: +44/171/636.69.35. 2/ Informazioni e/o documenti da presentare alle autorità competenti In generale si richiede: - il diploma in originale o in copia autenticata; - una prova di moralità o di onorabilità o un estratto del casellario giudiziario; - copie autenticate di questi documenti. 3/ Spese Regno Unito: 46 GBP, più eventuali spese di traduzione ed autenticazione di documenti. 4/ Punto di contatto con l'amministrazione per espletare le procedure Vedere precedente punto II/1. 5/ Testi nazionali Nurses, Midwives and Health Visitors Act 1979, quale modificato nel 1992 e consolidato nel 1997, con le relative disposizioni di attuazione.

 

 

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