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Principio di base: il diritto di stabilirsi in qualsiasi paese
dell'Unione sia come lavoratore autonomo sia come lavoratore
dipendente si ottiene sulla base del riconoscimento del proprio
diploma. In caso di semplice prestazione di servizi, la direttiva
ha stabilito delle procedure semplificate per quanto riguarda le
autorizzazioni e iscrizioni richieste. Limiti: 1. Il
riconoscimento del diploma è obbligatorio e automatico solo se si
possiede un diploma ottenuto in uno Stato membro e specificamente
menzionato nella direttiva. Tale riconoscimento è quindi
obbligatorio e automatico per tutti gli Stati membri solo se il
diploma permette l'esercizio della medicina generale o di una
specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri e
menzionata espressamente nella direttiva. Per i diplomi di medico
specialista che siano comuni solo a taluni Stati membri e siano
menzionati espressamente nella direttiva, il riconoscimento è
automatico e obbligatorio solo per tali Stati membri. Per le altre
specializzazioni, non previste dalla direttiva o previste solo
dallo Stato membro ospitante, il riconoscimento è individuale, ma
si ottiene solo dopo che lo Stato membro ospitante abbia proceduto
a un esame comparativo della formazione ottenuta nello Stato
membro di origine e di quella che può essere ottenuta nello Stato
membro ospitante. Se del caso, può essere richiesta una
formazione complementare. 2. In taluni casi particolari (ad
esempio, formazione acquisita in determinati Stati membri prima
dell'entrata in vigore delle direttive o diversa denominazione del
diploma), il diploma potrà beneficiare del riconoscimento solo a
determinate condizioni. 3. La direttiva non prevede il
riconoscimento di una formazione ottenuta in un paese terzo.
Tuttavia, ogni Stato membro può riconoscere tale formazione. In
questo caso, il riconoscimento vincola unicamente lo Stato membro
che lo concede e vale solo sul suo territorio. 4. Le autorità
dello Stato membro ospitante dispongono di un termine di 3 mesi
per esaminare la domanda di accesso all'attività. In caso di
rifiuto, la decisione deve essere motivata ed essere impugnabile
dinanzi ai tribunali nazionali. Testi di riferimento: Direttiva
93/16/CEE del Consiglio (GU n. L 165 del 7.7.1993, pagina 1),
modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia
(GU n. L 1 dell'1.1.1995, pagina 1). II. Informazioni concernenti
le formalità nazionali nel Regno Unito 1. Procedure nazionali in
vigore Qualsiasi domanda d'informazioni riguardante la prima
iscrizione va indirizzata al: General Medical Council 178-202,
Great Portland St. London W1N 6JE Tel.: +44/171/915.34.81 Fax:
+44/171/915.35.58. 2. Informazioni e/o documenti da presentare
alle autorità competenti Verranno richiesti in particolare: a) il
modulo per la domanda d'iscrizione, modello "FR7",
debitamente compilato; b) un documento d'identità che comprovi la
cittadinanza di uno degli Stati membri o di uno dei paesi dello
Spazio economico europeo (SEE); c) la laurea in medicina ed,
all'occorrenza, un certificato che comprovi lo svolgimento di un
periodo di formazione pratica; d) un certificato di buona condotta;
e) altri documenti eventualmente richiesti. 3. Spese 135 GBP 4.
Luogo di contatto con l'amministrazione per espletare le procedure
General Medical Council 5. Testi nazionali Medical Act 1983,
European Primary Medical Qualifications Regulations 1996 (SI
1996/1591) e European Specialist Medical Qualifications Order 1995
n?3208, quale successivamente moidificato. III. Indirizzi utili a
livello nazionale: Oltre all'indirizzo già fornito alla sezione
II.1: The National Advice Centre for Postgraduate Medicine
Bridgewater House 58 Whitwirth Street UK - Manchester M1 6BB
Medical Educatio Unit NHS Executive Department of Health Quarry
House Quarry Hill UK - Leeds - LS2 7UE
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