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Il riconoscimento dei diplomi in
Gran Bretagna
Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi è
destinato alle persone che, essendo in possesso dei titoli
necessari per l'esercizio di una professione in uno Stato
membro dell'Unione Europea, Gran Bretagna inclusa,
intendono esercitare la stessa professione in un altro
Stato membro (cosiddetto Stato ospitante) e devono
ottenervi perciò il riconoscimento dei loro titoli, se si
tratta di una professione regolamentata nello Stato
ospitante. (Viceversa, se la professione non è
regolamentata nello Stato ospitante, non è necessario
chiedere il riconoscimento dei propri titoli; si può
iniziare ad esercitarla alle stesse condizioni dei
cittadini di tale Stato: stessi diritti e stessi
obblighi).
Il sistema generale
si applica dunque alle professioni regolamentate: professioni
il cui esercizio è subordinato al possesso di determinati
titoli (come ad esempio le professioni di avvocato, perito
contabile, insegnante, fisioterapista...). Non si applica però
a quelle professioni regolamentate che sono già contemplate da
un altro sistema specifico di riconoscimento dei diplomi:
medico, dentista, veterinario, infermiere, ostetrica,
farmacista ed architetto, né alle attività artigiane,
industriali o commerciali contemplate dalle direttive
"transitorie". Il sistema generale riguarda le persone che
hanno la cittadinanza di uno Stato membro, hanno tutti i
titoli necessari all'esercizio di una determinata professione
in uno Stato membro A e desiderano esercitarla in uno Stato
membro B, dove tale professione è regolamentata senza essere
coperta da un altro sistema di riconoscimento. Meccanismo di
riconoscimento: il riconoscimento riguarda il diploma o il
certificato o il titolo o l'insieme dei titoli che comprovano
una formazione professionale completa, cioè permettono di
esercitare la professione nel proprio Stato di provenienza. Di
regola, il diploma, certificato o titolo deve essere
riconosciuto come tale.
Ma il riconoscimento non è automatico:
per ottenerlo occorre presentare una domanda all'autorità
competente dello Stato ospitante, che dovrà esaminare ogni
singolo caso. L'autorità accerta: 1) che la professione
regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro
ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona
possiede tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e
2) che la durata ed il contenuto della formazione (vedi anni
di universita) non presentino differenze sostanziali con
la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato
ospitante. Se si tratta della stessa professione e le
formazioni sono sostanzialmente simili, l'autorità competente
deve riconoscere i titoli presentati. Se invece la stessa
autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle
professioni oppure nella durata o nel contenuto delle
formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.
Misure di compensazione: se la durata delle formazioni
differisce di almeno un anno, l'autorità competente può
esigere che la persona possieda un'esperienza professionale (della
durata variabile da 1 a 4 anni). In caso di differenze
sostanziali tra le professioni o nel contenuto delle
formazioni, l'autorità competente può imporre un tirocinio o
un esame (di regola a scelta del richiedente). In tutti i casi
può imporre una sola misura di compensazione. Deve inoltre
tener conto dell'esperienza professionale eventualmente
acquisita nello Stato di provenienza o in qualsiasi altro
Stato membro. Tale esperienza potrà semplificare la misura di
compensazione prevista o evitarne l'applicazione. Casi
particolari: 1) Se la professione per la quale è richiesto il
riconoscimento dei titoli non è regolamentata nello Stato di
provenienza, l'autorità competente potrà esigere il possesso
di un'esperienza professionale di due anni. 2) Se il diploma
è stato ottenuto in un paese non membro dell'Unione ed è già
stato riconosciuto in uno Stato membro nel quale la
professione è stata esercitata per 2 o 3 anni, a seconda dei
casi, il diploma potrà essere riconosciuto nello Stato
ospitante. Limiti: 1) L'autorità competente dispone di 4 mesi
per esaminare la domanda e prendere una decisione: essa può
riconoscere i titoli, subordinare il riconoscimento ad una
misura di compensazione, respingere la domanda. 2) La
decisione (di rigetto o di imporre una misura di compensazione)
deve essere motivata e suscettibile di ricorso giurisdizionale.
3) In mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, è
possibile promuovere un ricorso, secondo le procedure vigenti
nello Stato ospitante, per mancato rispetto del termine (di 4
mesi) previsto, secondo il caso, dall'articolo 8 della
direttiva 89/48 o dall'articolo 12 della direttiva 92/51. 4)
Le istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare
una decisione amministrativa presa da un'autorità nazionale.
Soltanto le autorità nazionali competenti possono annullare
una decisione di rigetto della domanda. Le sentenze della
Corte di giustizia CE si limitano a dichiarare l'inadempienza
di uno Stato membro a motivo della non corretta applicazione
del diritto comunitario o dell'esistenza di una norma
nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Spetta
alle autorità dello Stato interessato modificare le decisioni
individuali adottate in base ad una prassi o ad una normativa
condannata dalla Corte. Testi di riferimento: direttiva 89/48/CEE
del 21.12.88, direttiva 92/51/CEE del 18.6.92, direttiva
94/38/CE del 26.7.94 e direttiva 95/43/CE del 20.7.95; guida
per l'utente del sistema generale di riconoscimento dei titoli
professionali. II. Informazioni sulle formalità nel Regno
Unito Procedura: le domande di riconoscimento vanno
indirizzate, nel Regno Unito, all'autorità competente a
ricevere e trattare le domande relative alla professione
regolamentata che il richiedente intende esercitare. Per
identificare l'autorità competente, ci si può rivolgere al
"punto di contatto" (vedere indirizzo al punto III).
Documenti da presentare a corredo della domanda: per conoscere
l'elenco esatto dei documenti da allegare alla domanda occorre
rivolgersi all'autorità competente. A titolo indicativo è
possibile che si debba fornire: - un certificato di nascita, -
i diplomi o titoli ottenuti, - una prova dell'esperienza
professionale, - un certificato di buona salute, - un
certificato relativo alla capacità finanziaria... Se la
professione in causa non è regolamentata nello Stato di
provenienza occorre fornire anche un certificato attestante
che l'interessato ha esercitato la professione per 2 anni
almeno negli ultimi 10 anni. Traduzioni e spese procedurali: i
documenti dovranno essere forniti in originale o in copia
autenticata insieme alla relativa traduzione. Potrà essere
chiesto il pagamento delle spese amministrative per registrare
la domanda, esaminarla e, se necessario, per organizzare
l'esame o il tirocinio. Testi nazionali: esistono un testo di
base (SI n. 824 del 1991) e alcuni testi complementari.
Insomma, come vedete c'é un bel po' di
burocrazia. Ma le cose sono molto piú semplici di quello che
appaiono. Per ottenere i testi relativi alla professione che
interessa, occorre rivolgersi alle autorità del Regno Unito
competenti per quella determinata professione. Per le
professioni regolamentate oggetto di una scheda specifica
(avvocati e insegnanti in particolare) i riferimenti ai
principali testi applicabili sono reperibili nelle schede
specifiche. Ulteriori informazioni figurano anche nella
pubblicazione "Europe open for professions" del
Department of Trade & Industry (ministero dell'industria e
commercio) (DTI, Kingsgate House, 66-74 Victoria street,
London SW1) Tel.: 44.207.215.4405 oppure
44.207.215.4648.
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