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Chi desidera esercitare la professione di avvocato in modo
permanente in un altro Stato membro utilizzando il titolo
professionale dello Stato ospitante, con gli stessi diritti e
doveri di un avvocato che ha compiuto la formazione in tale Stato,
deve - per potersi iscrivere all'ordine - far riconoscere la sua
qualifica professionale conformemente alla direttiva 89/48/CEE
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
d'istruzione superiore. Per beneficiare di questa direttiva gli
interessati devono soddisfare le seguenti condizioni: a) avere la
nazionalità di uno Stato membro; b) essere pienamente qualificati
ad esercitare la professione di avvocato nello Stato membro
d'origine o di provenienza; in linea di massima l'interessato deve
pertanto, a seconda della legislazione vigente nello Stato in cui
ha acquisito la formazione, essere in possesso di una laurea in
giurisprudenza, aver portato a termine una formazione
professionale pratica (tirocinio) e aver superato un esame
professionale (prima o dopo il tirocinio); infatti, ai sensi della
direttiva 89/48/CEE, per diploma s'intende l'insieme dei titoli
che sanciscono la formazione completa; c) detto
"diploma" deve essere stato rilasciato dall'autorià
competente di uno Stato membro, nella misura in cui la formazione
è stata acquisita prevalentemente nella Comunità; un diploma
rilasciato da un paese terzo dev'essere riconosciuto dallo Stato
ospitante se è già stato riconosciuto da uno Stato membro, purché
quest'ultimo certifichi un'esperienza professionale di almeno tre
anni; d) la formazione dev'essere costituita da studi superiori (di
regola universitari) di una durata minima di tre anni (o essere
stata acquisita seguendo un curricolo alternativo riconosciuto
dallo Stato membro in cui è stata impartita). Anche se sono
soddisfatte tutte queste condizioni lo Stato membro ospitante può
sempre, in linea di principio, subordinare il riconoscimento del
diploma ad una prova attitudinale nelle materie non coperte dalla
formazione dell'interessato, relative pertanto al diritto dello
Stato membro ospitante, per valutare le sue conoscenze
professionali e la sua attitudine ad adattarsi al nuovo ambiente
professionale (articolo 1, lettera g) e articolo 4, lettera b),
secondo comma nonché nono considerando della direttiva). Secondo
la giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, spetta alle
autorità nazionali valutare se le conoscenze acquisite nello
Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero
anche di un'esperienza pratica siano valide ai fini
dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza
del 7 maggio 1991, causa Vlassopoulou, C-340/89, punto 20). La
procedura d'esame della domanda di riconoscimento deve svolgersi
rapidamente e concludersi con una decisione motivata entro quattro
mesi dalla presentazione del fascicolo completo. La decisione o
l'assenza di decisione sono suscettibili di ricorso
giurisdizionale. Se lo Stato membro ospitante subordina l'accesso
alla professione di avvocato alla produzione di altri documenti,
come ad esempio prove relative all'onorabilità, alla moralità o
all'assenza di dichiarazione di fallimento, deve, a determinate
condizioni, riconoscere i documenti rilasciati nello Stato
d'origine. 2. La questione del riconoscimento dei periodi di
formazione - ad esempio degli studi universitari o (dei periodi)
del tirocinio professionale di continuazione della formazione in
un altro Stato membro - non è disciplinata dalla direttiva 89/48/CEE.
Norme in materia sono contemplate nella legislazione degli Stati
membri e in accordi tra Stati membri, università o ordini forensi.
3. Le modalità della prestazione di servizi da parte di avvocati
stabiliti in un altro Stato membro senza riconoscimento preventivo
della qualifica sono disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE,
intesa a facilitare l'esercizio della libera prestazione di
servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26 marzo 1977). II.
Informazioni concernenti la situzione nel Regno Unito 1. Nel Regno
Unito la professione di avvocato è articolata in due figure, i
"barristers/advocates" e i "solicitors", ed è
organizzata secondo tre territori giuridici: Inghilterra e Galles,
Scozia e Irlanda del Nord. La direttiva 89/48/CEE è stata attuata
con la legge "European Communities (Recognition of
Professional Qualifications) Regulations 1991 (SI 1991 No.
824)", che designa come autorità competenti le sei
associazioni professionali. Gli avvocati che desiderano chiedere
il riconoscimento del loro diploma devono pertanto rivolgersi ad
una di queste associazioni, ciascuna delle quali ha adottato
modalità proprie riguardo alla prova attitudinale cui devono
sottoporsi gli avvocati che hanno acquisito una formazione in un
altro Stato membro. In linea di principio sono possibili esenzioni
dalla prova in base alle conoscenze acquisite con gli studi
accademici o nella pratica. A titolo d'esempio si forniscono in
appresso alcune informazioni sul "Qualified Lawyers Transfer
Test" della "Law Society of England and Wales"; per
informazioni più precise si rinvia ad un opuscolo che può essere
richiesto alla Law Society (Transfer Unit). Per ottenere il
"Certificate of Eligibility", che abilita a sostenere la
prova, il richiedente deve compilare un questionario e allegarvi
copie certificate conformi dei suoi titoli accademici e
professionali, certificati relativi alla sua moralità e
solvibilità rilasciati dall'associazione professionale di cui è
membro e la ricevuta del pagamento della "transfer fee",
attualmente di 250 sterline, non rimborsabile. Il "Qualified
Lawyers Transfer Test" è organizzato due volte l'anno, in
aprile/maggio e in ottobre/novembre, presso il "College of
Law" di Londra. Il fascicolo completo dev'essere presentato
quattro mesi prima della data alla quale si desidera sostenere la
prova. La prova attitudinale verte sulle seguenti materie: 1) beni
(property), compresi "trusts, conveyancing, wills, probate
etc.", 2) procedura (litigation): il sistema giudiziario
inglese (comprese conoscenze di base della procedura civile e
penale), il diritto delle prove nonché la procedura civile o
penale a scelta del candidato, 3) regole professionali e
compatibilità, 4) i principi della "common law". La
prova n. 4 è orale, le altre sono scritte. La "Law
Society" ha ampia facoltà di accordare esenzioni in base a
qualifiche supplementari e/o all'esperienza professionale del
candidato. I solicitors irlandesi sono esentati dalla totalità
della prova. La prova può essere ripetuta, in tutto o in parte,
senza limitazioni. Esistono corsi speciali di preparazione alla
prova (tuition courses). Informazioni in proposito possono essere
ottenute presso il "College of Law", che invia anche
esempi di prove. 2. Gli avvocati di altri Stati membri possono
stabilirsi nel paese ed esercitare la professione con il titolo
d'origine, fatte salve alcune restrizioni del campo delle attività
relative in particolare al "conveyancing" e all'azione
in giudizio. Gli avvocati stranieri iscritti ad un albo
particolare (Registered Foreign Lawyers) possono formare
associazioni con "solicitors" inglesi. 3. A norma
dell'atto "European Communities (Services of Lawyers) Order
1978 (SI 1978 No. 1910)", che recepisce la direttiva 77/249/CEE,
un avvocato comunitario può agire in giudizio e davanti alle
autorità pubbliche purché operi di concerto con ("is
instructed with and acts in conjunction with") un
"barrister" o un "solicitor". III. Indirizzi
utili nel Regno Unito - Transfer Unit, The Law Society, Ipsley
Court, Redditch, Worcestershire B98 OTD, UK, Tel: +44-171-2421222,
Fax: +44-1527-510213 - The Qualified Lawyers Transfer Exam Board,
The College of Law, 14 Store Street, London WC1E 7 DE, UK - The
Secretary, Joint Regulations Committee, The General Council of the
Bar, 3 Bedford Row, London WC1R4DB, UK (domande); Council of Legal
Education, 30 Eagle Street, London WC 1R 4AJ (informazioni
supplementari) - Law Society of Scotland, 26 Drumsheugh Gardens,
Edinburgh EH3 7YR, UK - The Clerk of Faculty, Faculty of
Advocates, Parliament House, Edinburgh EH11RF, UK - The Law
Society of Northern Ireland, Law Society House, 98 Victoria
Street, Belfast BT1 3JZ, UK - The Honorable Society of the Inn of
Court of Northern Ireland, PO Box 414, Chichester Street, Belfast
BT1 3JP UK
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