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Per conoscere il funzionamento del sistema generale di
riconoscimento dei diplomi applicabile alle professioni
paramediche, vedere la scheda "Il sistema generale". Principio
di base: Le professioni paramediche rientrano nel sistema
generale di riconoscimento dei diplomi, ad eccezione degli
infermieri responsabili dell'assistenza generale e delle
ostetriche, per la cui formazione si è proceduto ad
un'armonizzazione minima che permette il riconoscimento
automatico dei loro diplomi (vedi le schede corrispondenti).
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Il campo di attività di due
professioni aventi la stessa denominazione o una denominazione
diversa in due Stati membri può variare notevolmente da uno Stato
all'altro (vedi la scheda relativa al sistema generale, misure di
compensazione). 2. Le professioni paramediche sono soggette alle
norme in vigore nello Stato membro dove si desidera esercitare la
propria attività, che stabiliscono le modalità di accesso
all'attività e l'esercizio della professione. Le professioni
paramediche sono, nella maggior parte dei casi, soggette a una
regolamentazione molto precisa, all'autorizzazione ad esercitare e a
un monopolio delle attività. 3. In taluni Stati membri (ad esempio
Francia, Belgio, Italia, Austria) possono essere riservate
determinate attività professionali, ai medici: chiropratica,
osteopatia, guaritori, mentre in altri Stati membri può essere
concessa l'autorizzazione a esercitare anche a persone che non hanno
la qualifica di medico, ma possiedono altre qualifiche (ad esempio,
gli Heilpraktiker (guaritori) in Germania, i chiropratici nel Regno
Unito, in Danimarca e in Finlandia e gli osteopati nel Regno Unito e
in Finlandia). 4. Per quanto riguarda gli infermieri specializzati,
in linea di principio, il riconoscimento dei loro diplomi è
previsto dal sistema generale. Tuttavia, quando si desidera
esercitare in uno Stato nel quale la professione viene esercitata da
un infermiere responsabile dell'assistenza generale, si offrono due
possibilità. Se l'infermiere specializzato ha una formazione
specializzata oltre ad uno dei diplomi previsti dalla direttiva
sugli infermieri responsabili dell'assistenza generale, il
riconoscimento del suo diploma è automatico. Altrimenti, lo Stato
membro ospitante deve esaminare le qualifiche del lavoratore
migrante e raffrontarle con la formazione richiesta (trattato: artt.
48, 52 e 59 e giurisprudenza della Corte "Heylens", "Vlassopoulou"
e "Newman"). 5. È opportuno sottolineare l'importanza
delle norme relative alla sicurezza sociale, diverse a seconda degli
Stati membri, che intervengono per questo tipo di professioni,
consentendo o meno, a seconda delle professioni, al rimborso di
talune prestazioni ai professionisti che soddisfano determinate
condizioni. 6. In taluni casi rari, quando la differenza di livello
fra due qualifiche professionali è troppo rilevante, il sistema
generale di riconoscimento può non venire applicato. Esempi di
professioni paramediche: assistenti, tecnici otoiatrici,
chiropratici, dietisti, ergoterapeuti, igienisti dentali, infermieri
specializzati, tecnici sanitari in radiologia medica, massaggiatori
chinesiterapeuti, ottici, logopedisti, ortottici, osteopati,
podologi, psicologi, psicoterapeuti, analisti di laboratorio,
terapeuti. Testi di riferimento: Direttive 89/48/CEE del 21.12.1988
e 92/51/CEE del 18.06.1992 + Guida per l'utilizzatore del sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. II.
Informazioni concernenti le formalità nel Regno Unito Esempi di
professioni regolamentate nel Regno Unito: (elenco non esaustivo,
fornito a titolo indicativo) Dietista, ergoterapeuta, massaggiatore
chinesiterapeuta, ottico, optometrista, tecnico optometria,
logopedista, ortottico, podologo, tecnico sanitario in radiografia,
psicologo infantile, psicologo. Questo elenco non implica che non
esistano nel Regno Unito anche altre professioni paramediche, non
soggette a regolamentazione, ma si limita a citare le professioni
per le quali esiste una normativa Procedura: Le domande di
riconoscimento devono essere presentate all'autorità competente,
nel Regno Unito, a ricevere ed esaminare le domande concernenti la
professione regolamentata che si desidera esercitare. Per
individuare l'autorità competente nel proprio caso ci si può
rivolgere al "Punto di contatto" (cfr. indirizzo al punto
III). Le altre informazioni utili concernenti la professione nei
vari Stati membri potranno essere ottenute presso le associazioni
professionali delle diverse professioni in questione a livello
nazionale o europeo. Documenti da presentare a sostegno della
propria richiesta: Per conoscere l'elenco esatto dei documenti da
presentare è necessario rivolgersi all'autorità competente. A
titolo indicativo, verranno probabilmente richiesti: il certificato
di nascita e il diploma o i diplomi o titoli ottenuti, uno o più
documenti comprovanti l'esperienza professionale, un certificato di
buona salute, un certificato attestante la capacità finanziaria del
richiedente. Inoltre, se la professione in questione non è
regolamentata nello Stato di provenienza, dovrà essere presentato
anche un certificato che ne attesti l'esercizio per almeno due anni
nel corso degli ultimi dieci anni. Traduzioni e spese di procedura:
L'autorità competente chiederà la presentazione dei documenti
originali o di copie certificate conformi di questi documenti nonché
la traduzione degli stessi. Potrà essere richiesto il pagamento di
spese per l'istruzione del fascicolo (a seconda dei costi
amministrativi, le informazioni in materia possono essere ottenute
presso l'autorità competente). Testi nazionali: Esistono un testo
di base (Statutory Instrument n°824 del 1991) e testi complementari.
Per ottenere il testo o i testi relativi alla professione che
interessa ci si può rivolgere alle autorità competenti nel Regno
unito per questa professione. III.
Indirizzi utili nel Regno Unito Punti di contatto:
(Direttiva 89/48) Department of Trade & Industry Kingsgate
House, 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW Tel: (+44) 207 215
4405/4648 (Direttiva 92/51) Department for Education and
Employment Room E 46, Moorfoot Sheffield S1 4PQ Tel: (+44)114 259
4151 (Per podologi, dietisti, ergoterapeuti, ortottisti,
fisioterapeuti, radiologi): The Secretary to the Board 'per es.:
Physiotherapists' Board, Dieticians' Board) Council for Professions
Supplementary to Medicine Park House 184 Kennington Park Road London
SE 11 4BU Tel: (+44) 207 582 0866
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