Riconoscimento dei diplomi italiani: professioni paramediche

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Per conoscere il funzionamento del sistema generale di riconoscimento dei diplomi applicabile alle professioni paramediche, vedere la scheda "Il sistema generale". Principio di base: Le professioni paramediche rientrano nel sistema generale di riconoscimento dei diplomi, ad eccezione degli infermieri responsabili dell'assistenza generale e delle ostetriche, per la cui formazione si è proceduto ad un'armonizzazione minima che permette il riconoscimento automatico dei loro diplomi (vedi le schede corrispondenti).

 

Il campo di attività di due professioni aventi la stessa denominazione o una denominazione diversa in due Stati membri può variare notevolmente da uno Stato all'altro (vedi la scheda relativa al sistema generale, misure di compensazione). 2. Le professioni paramediche sono soggette alle norme in vigore nello Stato membro dove si desidera esercitare la propria attività, che stabiliscono le modalità di accesso all'attività e l'esercizio della professione. Le professioni paramediche sono, nella maggior parte dei casi, soggette a una regolamentazione molto precisa, all'autorizzazione ad esercitare e a un monopolio delle attività. 3. In taluni Stati membri (ad esempio Francia, Belgio, Italia, Austria) possono essere riservate determinate attività professionali, ai medici: chiropratica, osteopatia, guaritori, mentre in altri Stati membri può essere concessa l'autorizzazione a esercitare anche a persone che non hanno la qualifica di medico, ma possiedono altre qualifiche (ad esempio, gli Heilpraktiker (guaritori) in Germania, i chiropratici nel Regno Unito, in Danimarca e in Finlandia e gli osteopati nel Regno Unito e in Finlandia). 4. Per quanto riguarda gli infermieri specializzati, in linea di principio, il riconoscimento dei loro diplomi è previsto dal sistema generale. Tuttavia, quando si desidera esercitare in uno Stato nel quale la professione viene esercitata da un infermiere responsabile dell'assistenza generale, si offrono due possibilità. Se l'infermiere specializzato ha una formazione specializzata oltre ad uno dei diplomi previsti dalla direttiva sugli infermieri responsabili dell'assistenza generale, il riconoscimento del suo diploma è automatico. Altrimenti, lo Stato membro ospitante deve esaminare le qualifiche del lavoratore migrante e raffrontarle con la formazione richiesta (trattato: artt. 48, 52 e 59 e giurisprudenza della Corte "Heylens", "Vlassopoulou" e "Newman"). 5. È opportuno sottolineare l'importanza delle norme relative alla sicurezza sociale, diverse a seconda degli Stati membri, che intervengono per questo tipo di professioni, consentendo o meno, a seconda delle professioni, al rimborso di talune prestazioni ai professionisti che soddisfano determinate condizioni. 6. In taluni casi rari, quando la differenza di livello fra due qualifiche professionali è troppo rilevante, il sistema generale di riconoscimento può non venire applicato. Esempi di professioni paramediche: assistenti, tecnici otoiatrici, chiropratici, dietisti, ergoterapeuti, igienisti dentali, infermieri specializzati, tecnici sanitari in radiologia medica, massaggiatori chinesiterapeuti, ottici, logopedisti, ortottici, osteopati, podologi, psicologi, psicoterapeuti, analisti di laboratorio, terapeuti. Testi di riferimento: Direttive 89/48/CEE del 21.12.1988 e 92/51/CEE del 18.06.1992 + Guida per l'utilizzatore del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. II. Informazioni concernenti le formalità nel Regno Unito Esempi di professioni regolamentate nel Regno Unito: (elenco non esaustivo, fornito a titolo indicativo) Dietista, ergoterapeuta, massaggiatore chinesiterapeuta, ottico, optometrista, tecnico optometria, logopedista, ortottico, podologo, tecnico sanitario in radiografia, psicologo infantile, psicologo. Questo elenco non implica che non esistano nel Regno Unito anche altre professioni paramediche, non soggette a regolamentazione, ma si limita a citare le professioni per le quali esiste una normativa Procedura: Le domande di riconoscimento devono essere presentate all'autorità competente, nel Regno Unito, a ricevere ed esaminare le domande concernenti la professione regolamentata che si desidera esercitare. Per individuare l'autorità competente nel proprio caso ci si può rivolgere al "Punto di contatto" (cfr. indirizzo al punto III). Le altre informazioni utili concernenti la professione nei vari Stati membri potranno essere ottenute presso le associazioni professionali delle diverse professioni in questione a livello nazionale o europeo. Documenti da presentare a sostegno della propria richiesta: Per conoscere l'elenco esatto dei documenti da presentare è necessario rivolgersi all'autorità competente. A titolo indicativo, verranno probabilmente richiesti: il certificato di nascita e il diploma o i diplomi o titoli ottenuti, uno o più documenti comprovanti l'esperienza professionale, un certificato di buona salute, un certificato attestante la capacità finanziaria del richiedente. Inoltre, se la professione in questione non è regolamentata nello Stato di provenienza, dovrà essere presentato anche un certificato che ne attesti l'esercizio per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci anni. Traduzioni e spese di procedura: L'autorità competente chiederà la presentazione dei documenti originali o di copie certificate conformi di questi documenti nonché la traduzione degli stessi. Potrà essere richiesto il pagamento di spese per l'istruzione del fascicolo (a seconda dei costi amministrativi, le informazioni in materia possono essere ottenute presso l'autorità competente). Testi nazionali: Esistono un testo di base (Statutory Instrument n°824 del 1991) e testi complementari. Per ottenere il testo o i testi relativi alla professione che interessa ci si può rivolgere alle autorità competenti nel Regno unito per questa professione. III. 

Indirizzi utili nel Regno Unito Punti di contatto:  (Direttiva 89/48) Department of Trade & Industry Kingsgate House, 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW Tel: (+44) 207 215 4405/4648  (Direttiva 92/51) Department for Education and Employment Room E 46, Moorfoot Sheffield S1 4PQ Tel: (+44)114 259 4151 (Per podologi, dietisti, ergoterapeuti, ortottisti, fisioterapeuti, radiologi): The Secretary to the Board 'per es.: Physiotherapists' Board, Dieticians' Board) Council for Professions Supplementary to Medicine Park House 184 Kennington Park Road London SE 11 4BU Tel: (+44) 207 582 0866

 

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